DENOMINAZIONE
Articolo
1
E
costituita unAssociazione denominata A.R.G.O.
associazione per la ricerca e limpiego della psicoterapia
e delle tecniche di gruppo omogeneo applicate a pazienti
di pertinenza medica ed al sostegno del personale sanitario
Organizzazione non lucrativa di utilità
sociale o, anche, brevemente ARGO ONLUS.
SEDE
LEGALE
Articolo 2
LAssociazione ha sede legale in Roma, via Cavalier
dArpino n.26. Potranno essere istituite sedi secondarie,
sezioni e uffici in Italia e allestero.
DURATA
Articolo 3
L'Associazione avrà durata fino al 31 dicembre
2030. Essa potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente
con delibera dellAssemblea.
SCOPO
Articolo 4
LAssociazione che non ha fini di lucro
svolge la sua attività nei settori dellassistenza
sociale e socio-sanitaria, dellistruzione e della
formazione, perseguendo esclusivamente finalità
di solidarietà sociale; lAssociazione non
potrà svolgere attività diverse da quelle
sopra menzionate , ad eccezione di quelle ad esse direttamente
connesse.
Il programma di lavoro dellAssociazione nasce da
unesigenza di ricerca nel campo della psicoterapia
di gruppo, con particolare riguardo alle sue applicazioni
a gruppi di pazienti con specifiche patologie organiche
ed alle sue funzioni di sostegno al relativo personale
sanitario.
Per il conseguimento delle sue finalità, lAssociazione:
- promuove varie forme di attività culturali, editoriali,
di ricerca, formazione,informazione e didattica, di collegamento
con Associazioni ed Istituzioni private e pubbliche, con
caratteri affini o pertinenti, per la sensibilizzazione
in campo sociale e sanitario al tema dei problemi psichici
presenti nelle malattie organiche e psicosomatiche ed
al tema della psicoterapia di gruppo per pazienti con
patologie similari e della formazione in gruppo per il
personale sanitario che vi fa riferimento;
- promuove attività teoriche, cliniche e scientifiche
anche collaborando con Istituzioni, Associazioni ed enti
pubblici e privati, nazionali ed internazionali nonché
attività didattiche e di training.
PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI
Articolo
5
Le entrate dellAssociazione sono costituite:
a) dalle quote sociali;
b) dal ricavato dellorganizzazione di manifestazioni
o partecipazioni ad esse;
c) da eventuali lasciti o donazioni;
d) dal ricavato di sponsorizzazioni;
e)da ogni altra entrata che concorra ad incrementare lattivo
sociale;
Lesercizio finanziario chiude al 31 dicembre di
ogni anno. Entro 30 giorni dalla fine di ogni esercizio
verranno predisposti dallorgano amministrativo il
bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo del successivo
esercizio.
Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati
per la realizzazione delle attività istituzionali
e di quelle ad esse direttamente connesse.
E fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto,
utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve
o capitale durante la vita dellassociazione, a meno
che la destinazione o la distribuzione no siano imposte
per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che,
per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima
ed unitaria struttura.
ASSOCIATI- RECESSO- ESCLUSIONE
Articolo
6
E espressamente esclusa la temporaneità della
partecipazione alla vita associativa.
Fanno parte dellAssociazione:
a) i Soci Fondatori;
b) i Soci Ordinari;
c) i Soci Onorari.
Sono Soci Fondatori quelli indicati nellatto costitutivo
dellAssociazione.
Sono Soci Ordinari coloro che vengono proposti dal Consiglio
dellAssemblea che li approva.
Sono Soci Onorari coloro che per particolari meriti acquisiti
in relazione alle finalità ed alle caratteristiche
dellAssociazione sono approvati dallAssemblea
su proposta del Consiglio.
La qualità di Associato cessa per recesso a seguito
di dimissioni e per esclusione.
Lesclusione può essere deliberata dal Consiglio
per motivi di morosità e per intervenute incompatibilità
con le finalità dellAssociazione.
ORGANI
Articolo
7
Gli Organi dellAssociazione sono:
a) Assemblea dei Soci;
b) Consiglio.
ASSEMBLEA DEI SOCI
Articolo
8
LAssemblea è costituita dai Soci Fondatori,
Ordinari ed Onorari.
LAssemblea è convocata dal Presidente almeno
una volta allanno; può essere convocata per
motivi straordinari con un preavviso di 5 giorni, su proposta
del Presidente, del Consiglio o di almeno un terzo dei
Soci.
LAssemblea delibera sulle attività e sui
programmi dellAssociazione, sullingresso di
nuovi membri proposti dal Consiglio, sul bilancio, sullelezione
del Consiglio, sulle modifiche dello Statuto.
Hanno diritto di intervento e di voto tutti coloro che
risultano associati e che si trovano in regola con il
pagamento della quota associativa.
Per la validità delle Assemblee, ordinarie e straordinarie,
in prima convocazione è necessaria la presenza
di più della metà dei Soci; trascorsa unora
da quella indicata nellavviso di convocazione, lAssemblea
si considera validamente costituita in seconda convocazione
qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.
CONSIGLIO
Articolo
9
Lamministrazione dellassociazione è
affidata ad un Consiglio composto di 5 membri dei quali
uno con la qualifica di Presidente.
Agli altri membri possono essere attribuite la qualifica
di Consigliere responsabile della Ricerca Scientifica,
di Consigliere responsabile del Bilancio e di Consigliere
responsabile delle relazioni con lesterno.
Al Presidente spettano la firma dellAssociazione
e la rappresentanza della stessa di fronte ai terzi ed
in giudizio.
Il Consiglio è eletto dallAssemblea e dura
in carica per un periodo di due anni. Tre membri del Consiglio
devono essere scelti tra i Soci Fondatori.
Il Consiglio si riunisce almeno 4 volte lanno; esso
attua le deliberazioni dellAssemblea, ha i più
ampi poteri per la regolamentazione dellattività
dellAssociazione e per lamministrazione del
patrimonio della stessa; provvede a tutto quanto occorra
secondo il suo prudente discernimento per il raggiungimento
degli scopi dellAssociazione, ivi inclusa la regolamentazione
del proprio funzionamento; delibera, in relazione alle
esigenze economiche e finanziarie dellAssociazione
anno per anno, gli importi della quota associativa e della
quota di adesione; propone allAssemblea dei Soci
ladesione di nuovi Soci; delibera lesclusione
per gravi motivi degli Associati e degli aderenti; predispone
il bilancio annuale e la relazione scritta sullattività
dellAssociazione da presentare allAssemblea.
Il Consiglio promuove tutti i servizi e le iniziative
dellassociazione e decide sulla collaborazione con
gli Enti e le Associazioni per lattuazione dei propri
scopi.
Il Consigli nomina altresì apposite Commissioni
(Scientifica, Training, nonché altre secondo le
esigenze stabilite dal Consiglio stesso o su richiesta
dellAssemblea, approvata dal Consiglio) siano esse
permanenti che con incarico a tempo determinato; può
infine nominare collaboratori per finalità determinate.
SCIOGLIMENTO
Articolo
10
Lo scioglimento dellAssociazione è deliberato
con la presenza di almeno due terzi di Soci votanti ,
dallAssemblea, la quale provvederà alla nomina
di uno o più Liquidatori.
Il patrimonio dellAssociazione, in caso di suo scioglimento
per qualunque causa, sarà devoluto ad altre organizzazioni
non lucrativeli utilità sociale o ai fini di pubblica
utilità, sentito lorganismo di controllo
di cui allarticolo 3, comma 190, della Legge 23
dicembre 1996, n.662, salvo diversa destinazione imposta
dalla legge.
Articolo 11
Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto
si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge.
Soci fondatori:
Lilia
Baglioni
Simonetta Bruni
Silvia Corbella
Stefania Marinelli
Sergio Stagnitta
Roma
8 marzo 2000